Statuto dell’associazione

STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE “LESRA E RUBIN” O.N.L.U.S.

Presidente: Tito Baldini

Vice Presidente: Roberto Gravina

Tesoriere: Giulio Massimi


Art. 1. Denominazione e sede

È costituita l’associazione denominata “Lesra e Rubin Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”, in seguito chiamata per brevità “associazione”.

L’associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

L’associazione è disciplinata dagli art. 36 e segg. del codice civile nonché del presente statuto

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 l’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L’associazione ha sede in Roma, Via dei Campani, 56 (C.A.P. 00185).

Art. 2. Scopi

L’associazione opera nel settore dell’assistenza sociale per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale. Per tutte le sue attività, la associazione si riconosce in una impostazione teorica, metodologica e progettuale ispirata alla psicoanalisi, a partire dagli studi di Freud e con le successive elaborazioni. 


L’associazione ha per scopo:

1. la promozione dell’integrazione sociale e dello sviluppo integrale della persona, avendo particolare attenzione ai minori (bambini e adolescenti) e alle loro famiglie, nonché a tutte le altre persone che versano in condizioni di emarginazione e vulnerabilità;

2. la prevenzione e la cura della sofferenza psichica in età evolutiva – anche espressa attraverso  fenomeni di devianza, tendenza antisociale, inibizione intellettiva e/o altri sintomi, come anche secondaria alla disabilità – realizzate pure attraverso l’uso dell’accoglienza di tipo familiare,  a vantaggio di bambini e adolescenti identificabili con la patologia definita “al limite”;

3. la rimozione degli ostacoli alla salute fisica e psichica delle persone e al pieno sviluppo della loro personalità, nel rispetto della cultura, dei valori e dello spirito creativo di ciascuno;

4. l’impegno a partecipare allo sviluppo di una rete integrata e diversificata di servizi, con la possibilità di svolgere attività di educativa territoriale;

5. la promozione di un rinnovamento culturale nei confronti della cura dei bambini e degli adolescenti, soprattutto di quelli definiti “al limite”, secondo un sistema di educazione permanente, che si può articolare in corsi di aggiornamento, seminari, incontri di studio, la pubblicazione di testi scientifici e di saggi per l’informazione e la formazione, esposizione multimediale gratuita di pacchetti formativi on linee quanto altro si ritenesse utile allo scopo.

L’associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizione e dei limiti di cui all’art. 10, comma 5 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l’erogazione dei servizi, la gestione e l’accesso alle strutture dell’associazione saranno disciplinati da un regolamento di amministrazione che sarà approvato da parte dell’Assemblea dei soci.

Art. 3. Soci e collaboratori non soci

Sono soci dell’Associazione le persone fisiche che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo, a fronte del versamento della quota sociale.

I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall’Assemblea generale e le direttive impartite dal Consiglio direttivo.

I soci maggiorenni hanno diritto di voto nell’Assemblea generale sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali; ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di una delega.

La associazione allo scopo: 

–  di sensibilizzare all’acquisizione della metodologia di aiuto da essa stessa promossa;

–  di creare amicizie e sinergie nell’aiuto;

– di preparare le “nuove leve” della associazione stessa crescendole nello spirito fondativo che la sostiene e che deve rimanere inalterato nel tempo,

 riconosce la condizione di “collaboratori” della associazione stessa. 

Detti collaboratori, che non sono soci, saranno organizzati dalla associazione e saranno date loro specifiche mansioni nel rispetto delle finalità statutarie. La loro partecipazione in quanto “Collaboratori” sarà registrata nella documentazione societaria e presentata sul sito web della associazione.    

Art. 4. Criteri di ammissione e di esclusione dei soci ordinari
L’ammissione dei soci ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci. 

Si può presentare al Presidente la domanda di ammissione al ruolo di soci solo dopo aver frequentato per almeno due anni le attività societarie nel ruolo di “collaboratori”. Alla domanda va accluso un curriculumvitaestudiorum e formativo, e anche un curriculum delle attività svolte come collaboratori nel contesto della associazione. Giunta la domanda, il Presidente istituisce una commissione di tre soci i quali analizzano tutti gli elementi presentati ed esprimono a maggioranza il proprio giudizio. La commissione riporta il proprio giudizio al Presidente il quale presenterà la candidatura, se approvata dalla apposita commissione, alla votazione assembleare, che delibererà nel  corso della prima seduta successiva alla data di presentazione. I soci, nel contesto della votazione, che sarà ad alzata di mano ed eleggerà a maggioranza dei presenti, sono tenuti a considerare l’importanza e la legittimità del lavoro svolto dalla commissione incaricata e, in caso di rifiuto della accettazione, sono singolarmente tenuti a motivarla rispetto al lavoro svolto dalla commissione e a segnalare l’incompatibilità della prova complessiva del candidato rispetto agli scopi statutari.  

Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l’iscrizione nel registro dei soci.

I soci cessano di appartenere all’associazione:

– per dimissioni volontarie;

– per decesso;

– per esclusione;

Contro il diniego all’iscrizione tra i soci è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci che decide sull’argomento nella prima riunione convocata.

Il regolamento di amministrazione disciplina i casi di esclusione e le modalità di assunzione della deliberazione di esclusione da parte del Consiglio direttivo nonché la conseguente comunicazione all’interessato.

Art. 5. Diritti e doveri dei soci

I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; i soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione con un contributo in denaro.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

Ogni socio ha il diritto:

– di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;

– di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;

– di partecipare alle attività promosse dall’associazione;

– di usufruire di tutti i servizi dell’associazione;

– di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socio è obbligato:

– ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;

– a versare il contributo stabilito dall’Assemblea;

– a svolgere le attività preventivamente concordate;

– a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.

Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all’elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega.

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

Art. 6. Soci onorari.

E’ prevista la figura del socio onorario per altissimo, documentato e duraturo  impegno rispetto agli scopi statutari. Egli non ha diritto di voto e non è soggetto al pagamento della quota sociale annuale o ad altre forme di impegno economico per la associazione.

Il candidato presenterà domanda al Presidente allegando la documentazione necessaria. Il resto del processo per l’ammissione coincide con quello dell’associatura di cui all’articolo 4. 

Art. 7. Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all’atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

– acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a titolo di incremento del patrimonio;

– lasciti e donazioni con destinazione vincolata.

È comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L’associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:

a) quote associative ordinarie e straordinarie;

b) rendite patrimoniali;

c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;

d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;

e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

f) da rimborsi derivanti da convenzioni;

f) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 8. Bilancio

L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo predispone il rendiconto economico che deve essere approvato dall’Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell’Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell’art. 10, comma 6 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione.

Art. 9. Organi

Sono organi dell’Istituzione:

– Il Presidente e il Vice Presidente;

– Il Consiglio direttivo;

– L’Assemblea generale dei soci.

Possono inoltre essere costituiti, secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione dell’associazione, i seguenti organi di controllo e di garanzia:

– il Collegio dei sindaci;

– il Collegio dei garanti.

Art. 10. Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali come determinate dal Consiglio direttivo.

L’Assemblea dei soci è l’organo deliberante principale dell’Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative conformemente a quanto previsto nel regolamento di amministrazione.

L’Assemblea dei soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell’Associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota.

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione, almeno una volta all’anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell’Assemblea viene effettuata mediante comunicazione agli interessati effettuata secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale secondo i tempi ed i modi stabiliti nel regolamento di amministrazione.

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

– eleggere i membri del Consiglio direttivo;

– approvare il regolamento di amministrazione;

– approvare il rendiconto economico, contabile, finanziario e patrimoniale di fine esercizio;

– approvare l’importo annuale delle quote associative;

– determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell’Associazione;

– approvare la relazione annuale sulle attività;

– approvare i verbali delle proprie sedute;

– eleggere il Collegio dei sindaci se previsto;

– eleggere il Collegio dei garanti, se previsto.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’associazione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all’apertura di ogni seduta dell’Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell’Assemblea e redigere il verbale della seduta.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall’Assemblea secondo le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

Il verbale deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle delibere dell’Assemblea dei soci.

Art. 11. Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.

Il Consiglio direttivo è composto da tre a nove membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti; nel regolamento di amministrazione sono indicati i tempi e le modalità in relazione ai quali l’assemblea dell’Associazione stabilisce il numero dei componenti del Consiglio direttivo.

I Componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell’organo.

Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione ed all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci.

Compete al Consiglio direttivo:

– predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea e seguire l’ordinaria amministrazione;

– elaborare il rendiconto economico, contabile, finanziario e patrimoniale di fine esercizio;

– elaborare il programma di attività da realizzare.

I componenti del Consiglio direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell’organo di amministrazione; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio direttivo mediante convocazione dell’Assemblea generale dei soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.

La convocazione dell’Assemblea e le modalità di elezione dei nuovi amministratori sono stabilite nel regolamento di amministrazione.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei soci.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l’organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell’intero collegio.

Il Consiglio direttivo si raduna per l’approvazione del rendiconto economico annuale; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l’urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei consiglieri; la richiesta dei consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell’Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio direttivo entro i termini e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie. Sono valide le comunicazioni fatte per telegramma, via e-mail, con fax.

Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere nel Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo delibera validamente con l’intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.

Il segretario dell’Associazione provvede alla stesura del verbale dell’adunanza.

Il verbale dell’adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti. 

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all’amministrazione dell’Associazione.

Art. 12. Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio direttivo medesimo.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell’Ente.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio direttivo.

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

a) determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei soci;

b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;

c) curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

d) convocare e presiedere l’Assemblea dei soci;

e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione;

f) esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’istituto;

g) assumere, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell’ente sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 13. Collegio dei sindaci

L’assemblea può eleggere un Collegio dei sindaci composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo.

I sindaci durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio dei sindaci ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo.

Per l’assolvimento del proprio mandato i sindaci hanno libero accesso alla documentazione contabile e d amministrativa dell’associazione.

Le modalità di nomina dei sindaci ed il funzionamento del collegio sono disciplinate dal regolamento di amministrazione dell’Associazione.

L’incarico di sindaco è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l’assolvimento dell’incarico.

Art. 14. Collegio dei garanti

L’Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti composto da tre soci eletti in assemblea.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione; Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti.

Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

Art. 15. Modifica statuto e scioglimento dell’associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall’Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 16. Norme generali

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal codice civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

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